Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali  modifiche  sono  riportate  sul terminale tra i segni ((. .
.)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
((  L'articolo   4   del  decreto-legge  24 dicembre  2003,  n.  355,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
e' sostituito dal seguente:
  «Art.  4  (Validita'  attestazioni  SOA). - 1.  E'  prorogata al 15
luglio  2004  la  validita'  delle  attestazioni  di  cui  al comma 5
dell'articolo  15  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni
rilasciate  dalle  Societa'  Organismi  di  attestazione  (SOA)  agli
esecutori  di lavori pubblici, per tutte le attestazioni per le quali
la  scadenza  del  termine  per  la  verifica  triennale ivi prevista
interviene prima di tale data. ))
          Riferimenti normativi:
              - Il  testo  dell'art.  15,  comma  5  del  decreto del
          Presidente   della   Repubblica  25 gennaio  2000,  n.  34,
          recante: «Istituzione del sistema di qualificazione per gli
          esecutori  dei  lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della
          legge 11 febbraio 1994, n. 109» e successive modificazioni,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio
          2000, supplemento ordinario n. 35, e' il seguente:
              «5.  La durata dell'efficacia dell'attestazione e' pari
          a  cinque  anni con verifica triennale del mantenimento dei
          requisiti  di  ordine  generale,  nonche'  dei requisiti di
          capacita'  strutturale di cui all'art. 15-bis. La efficacia
          delle  attestazioni gia' rilasciate alla data di entrata in
          vigore  della  legge 1° agosto 2002, n. 166, e' prorogata a
          cinque  anni.  Almeno  tre  mesi  prima  della scadenza del
          termine,   l'impresa  che  intende  conseguire  il  rinnovo
          dell'attestazione  deve stipulare un nuovo contratto con la
          medesima SOA o con un'altra autorizzata».